L’art. 609 quater c.p., rubricato “Atti sessuali con minorenni”, è stato introdotto dalla Legge 66/ 1996 – che ha modificato e ricollocato l’intera disciplina dei delitti a sfondo sessuale – e definisce un’ipotesi di violenza sessuale ulteriore rispetto a quella “comune” di cui all’art. 609 bis.
In questo caso, essendo la persona offesa un fanciullo, opera una presunzione assoluta di violenza ( cioè a dire: “atto non consensuale”), anche laddove manchino gli elementi della costrizione fisica o della minaccia o dell’abuso di autorità o dell’approfittamento della condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima, tipici della violenza sessuale ex art. 609 bis.
Più esattamente, l’articolo 609 quater estende l’applicazione della pena prevista dall’art. 609 bis ( la reclusione da un minimo di 5 a un massimo di 10 anni) al caso in cui comunque si compiano atti sessuali con soggetti minori degli anni 14 – oppure minori degli anni 16 se l’autore del delitto è un ascendente, genitore, tutore, educatore, insegnante, convivente o altra persona cui il minore sia anche temporaneamente affidato – non rilevando ai fini della sussistenza del reato la natura degli atti compiuti ( congiunzione carnale o altri atti sessuali).
In presenza di costrizione, minaccia, abuso di autorità, o approfittamento di condizione di inferiorità, si applica l’art. 609 bis, con pena aggravata in ragione della minore età della vittima ( 6 – 12 anni di reclusione). Non sono punibili ( al di fuori delle ipotesi contemplate nell’art. 609 bis) gli atti sessuali compiuti con minori ultratredicenni ad opera di soggetti anch’essi minorenni, purché la differenza fra i due non superi i 3 anni.