Con il D.Lgs. 231/2001 è stata introdotta nel nostro Ordinamento Giuridico la possibilità di “punire” direttamente la persona giuridica nell’interesse della quale viene commesso il reato.
Si parla di Responsabilità “ penale ed amministrativa” delle persone giuridiche, sebbene parte della Dottrina abbia evidenziato come le caratteristiche essenziali di tale tipologia di responsabilità siano tipiche di quella penale; la definizione sarebbe, secondo questi autori, attribuibile alle difficoltà di superamento, all’interno del nostro ordinamento, del brocardo “Societas delinquere non potest” .
Tralasciando la disquisizione puramente dottrinale circa la tipologia di responsabilità, è comunque evidente che il D.Lgs. in esame ha comportato importanti innovazioni in relazione ai reati contemplati dal medesimo.
La previsione di taluni reati societari e finanziari all’interno del Decreto – si pensi a titolo esemplificativo ai reati di false scritture contabili, falso in bilancio, riciclaggio – ha comportato una comunanza di disciplina per tali differenti branche del diritto, disciplina che ha quale obiettivo l’accrescimento di misure volte alla prevenzione dei reati previsti.
Se in passato infatti l’unico soggetto potenzialmente responsabile dei suddetti reati era la persona fisica che li commetteva oggi, a talune condizioni, è chiamata a rispondere altresì la persona giuridica la quale, in tal senso, avrà tutto l’interesse a porre in essere misure preventive e di controllo.
La persona giuridica è dunque chiamata a controllare l’operato dei soggetti che agiscono per suo conto al fine di evitare la commissione dei reati previsti dal decreto o, almeno, l’attribuzione degli stessi: si potrebbe, in sintesi, parlare di un doppio “potere deterrente”.
Se dunque il collegamento tra diritto penale, societario e finanziario era già di per sé evidente tramite la previsione all’interno delle ultime due branche citate di reati che come tali sono assoggettabili alle ordinarie norme del diritto penale, l’introduzione del Decreto 231/2001 ha rafforzato, a parere di chi scrive, l’intreccio esistente accomunando i settori citati altresì per tipologia di responsabilità attribuibile e modelli di prevenzione degli stessi.
Un’ultima riflessione può essere infine rivolta al brocardo sopra citato: per i reati sopra menzionati, reati per i quali il contesto ambientale, le pressioni volte al perseguimento di interessi economici della persona giuridica, la mancanza di controlli e di sorveglianza, incidono certamente in modo rilevante sulla commissione dei medesimi, possiamo affermare con certezza che “la società non può commettere reati”?.