Le Sezioni Unite Penali, con sentenza n. 36528, depositata il 20 settembre 2012, hanno finalmente risolto il contrasto interpretativo che sussisteva in merito all’applicazione dell’aggravante “dell’ingente quantità” nei reati di traffico di sostanze stupefacenti.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno risolto il contrasto mediante l’applicazione congiunta di due criteri; il criterio quantitativo, con la predeterminazione di limiti per ogni tipo di sostanza e quello relativo all’impiego di altri indici che, al di là di soglie quantitative prefissate, siano in grado di valutare il grado di pericolo per la sicurezza pubblica dalla possibilità di spaccio su larga scala.
Tale sforzo interpretativo ha portato la Cassazione a ritenere che “l’aggravante della ingente quantità di cui al comma 2 dell’articolo 80 del D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al dm 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata”.

Le Sezione Unite Penali ritengono, pertanto, di stabilire “in 2.000 il limite al di sotto del quale non potrà essere di norma contestata l’aggravante dell’ingente quantità, atteso che a tale limite corrispondono, in linea di massima, i valori ponderali individuati come “medi”, dalla giurisprudenza di merito”.
In ogni caso, l’inasprimento della pena mediante l’applicazione del comma 2 dell’articolo 80 del dpr 9 ottobre 1990, n. 309 dovrà essere valutato caso per caso dallo stesso giudice poiché la sua attuazione dipenderà dal potere di valutazione discrezionale da parte dello stesso.
In conclusione, l’applicazione dell’aggravante non dipenderà solo dal superamento del detto limite (2.000), ma anche quando in base a valutazioni del giudice si ritenga che possa derivare un pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla possibilità di spaccio su larga scala.